PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce il libro come strumento essenziale per la formazione culturale dei cittadini, ne favorisce la lettura e la diffusione, promuove le attività editoriali di elevato valore culturale e la diffusione della cultura e della lingua italiane all'interno dei confini nazionali e all'estero.

Art. 2.
(Istituzione del Comitato nazionale per il libro e per la diffusione della lingua e della cultura italiane).

      1. Al fine del corretto coordinamento delle politiche nazionali dell'editoria libraria e multimediale è istituito il Comitato nazionale per il libro e per la diffusione della lingua e della cultura italiane, di seguito denominato «Comitato», quale organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Il Comitato è presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un Sottosegretario di Stato da esso delegato, ed è costituito con decreto dello stesso Ministro prevedendo la presenza dei seguenti membri:

          a) un rappresentante del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

          c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

 

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del Ministero per i beni e le attività culturali;

          e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          f) un rappresentante dell'associazione di categoria degli editori librari più rappresentativa a livello nazionale;

          g) un rappresentante dell'associazione professionale dei bibliotecari più rappresentativa a livello nazionale;

          h) tre rappresentanti del mondo della produzione, della distribuzione e della promozione editoriali;

          i) un rappresentante del sindacato degli autori più rappresentativo a livello nazionale;

          l) un rappresentante del sindacato dei traduttori più rappresentativo a livello nazionale.

      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 3.
(Compiti del Comitato).

      1. Compiti del Comitato sono:

          a) promuovere il coordinamento delle politiche nazionali dell'editoria libraria e multimediale e, in particolare, lo studio degli effetti delle varie iniziative, pubbliche e private, sul mercato editoriale e sulla diffusione del libro e della lettura;

          b) esprimere pareri sulle attività progettuali e operative legate a iniziative di promozione del libro e dell'attività editoriale in Italia e all'estero;

          c) promuovere studi e approfondimenti sull'andamento del mercato librario, sui comportamenti dei consumatori e sulle iniziative comunitarie a favore del libro e dell'editoria;

 

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          d) promuovere la progettazione di campagne nazionali per il sostegno del libro e per la diffusione della lettura;

          e) individuare una serie di iniziative collegate alla Festa nazionale del libro di cui all'articolo 4, nel rispetto delle autonomie regionali;

          f) definire iniziative e fissare i parametri per l'assegnazione di premi alle migliori attività di promozione della lettura;

          g) esprimere pareri e proposte per la promozione e per il sostegno di mostre, manifestazioni ed eventi editoriali significativi a livello nazionale;

          h) esprimere il parere ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali in favore dell'innovazione editoriale ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

Art. 4.
(Istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura).

      1. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Festa nazionale del libro e della lettura, di seguito denominata «Festa».
      2. Il Ministro per beni e le attività culturali, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i pareri del Comitato, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la data di celebrazione della Festa e fissa i criteri generali per l'organizzazione delle relative iniziative e manifestazioni.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 6, comma 3.

 

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Art. 5.
(Istituzione del Fondo per la promozione del libro e dei prodotti multimediali e per il sostegno delle librerie storiche).

      1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la promozione del libro e dei prodotti multimediali e per il sostegno delle librerie storiche, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria con riferimento ai seguenti interventi:

          a) realizzazione e commercializzazione di prodotti editoriali di elevato valore culturale da parte di piccole case editrici librarie e multimediali, e fornitura di garanzie fideiussorie sui relativi finanziamenti;

          b) apertura di librerie in aree territoriali che ne sono sprovviste.

      2. Ai fini indicati al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le necessarie risorse a valere sul Fondo istituito ai sensi del medesimo comma.
      3. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato, altresì, alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria per la tutela e per il sostegno di librerie storiche. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua massima di 1.000.000 di euro per l'anno 2007, di 3.000.000 di euro per l'anno 2008

 

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e di 4.000.000 di euro per l'anno 2009, cui si fa fronte in parte con l'integrale utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e per la parte rimanente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2010 si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Istituzione del Fondo per la promozione della lettura).

      1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la promozione della lettura, finalizzato:

          a) all'acquisto di pubblicazioni e alla diffusione su vasta scala di generi e tematiche specifici relativi alla produzione letteraria italiana;

          b) alla sottoscrizione di abbonamenti a pubblicazioni periodiche cui è riconosciuto un elevato valore culturale ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di selezione delle pubblicazioni e dei destinatari degli abbonamenti;

          c) al sostegno di associazioni di categoria e di altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi editoriali significativi a livello nazionale;

 

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          d) al sostegno, anche attraverso la concessione di premi e di materiali librari, di progetti e attività qualificati di formazione e diffusione della lettura svolta da istituzioni, biblioteche, scuole e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con particolare riguardo alle iniziative rivolte ai ragazzi, ai giovani e alle persone in condizioni di particolare disagio economico e sociale;

          e) alla realizzazione di campagne informative attraverso la stampa, il cinema, la televisione e la radio, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della lettura di libri e dell'utilizzo di prodotti multimediali;

          f) alla concessione di borse di lavoro e di prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere letterarie e di saggistica, purché non pubblicate a loro spese.

      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri e le modalità del sostegno alle iniziative previste dal medesimo comma 1, per gli interventi di competenza statale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 2.000.000 di euro per l'anno 2007, di 4.000.000 di euro per l'anno 2008 e di 6.000.000 di euro per l'anno 2009, cui si fa fronte, in parte con l'integrale utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e per la parte rimanente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro per i beni e le

 

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attività culturali. A decorrere dell'anno 2010 si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Istituzione della società Cultura Italia Spa).

      1. Al fine di sostenere e diffondere il libro, i prodotti multimediali e la lingua italiani all'estero, è istituita la società Cultura Italia Spa, di seguito denominata «Società».
      2. La Società eroga contributi alle imprese italiane produttrici e distributrici di libri e di prodotti multimediali per le spese sostenute: per la partecipazione a fiere e ad eventi di carattere internazionale; per iniziative pubblicitarie a sostegno dell'esportazione di prodotti editoriali e della vendita di diritti all'estero; per la traduzione di opere italiane di letteratura e di saggistica, con particolare riguardo alla produzione contemporanea; per la diffusione di opere, repertori e strumenti, anche in formato elettronico, giudicati essenziali per la conoscenza e per la diffusione del patrimonio culturale italiano all'estero.
      3. Il capitale sociale della Società è fissato in 500.000 euro. Le quote del capitale sociale sono offerte a privati fino ad un ammontare massimo del 49 per cento e sono riservate ai seguenti soggetti: imprese italiane produttrici e distributrici di libri e di prodotti multimediali; associazioni di categoria in rappresentanza degli editori e dei librai italiani; fondazioni bancarie, enti e associazioni privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra gli obiettivi statutari anche il sostegno ai beni e alle attività culturali.
      4. Ciascun soggetto privato di cui al comma 4 non può detenere quote superiori al 5 per cento del capitale sociale della Società.

 

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      5. La Società raccoglie fondi privati, tramite contributi, compartecipazioni ai costi delle iniziative da parte dei beneficiari o vendita di servizi alle imprese connessi alle attività statutarie. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Quattro membri sono designati, rispettivamente, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico e tre membri sono designati dalla parte privata, in modo tale che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle associazioni di categoria degli editori e dei librai italiani più rappresentative a livello nazionale. Al componente del consiglio di amministrazione designato dal Ministro per i beni e le attività culturali è attribuita la carica di presidente; la carica di amministratore delegato spetta ad uno dei consiglieri designati dalla parte privata.
      6. Il collegio sindacale della Società è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, sulla base delle seguenti indicazioni: il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri componenti sono designati dalla parte privata.
      7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto della Società.
      8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua massima di 1,5 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, cui si fa fronte in parte con le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, nonché mediante trasferimento delle risorse dei fondi destinati, nei bilanci
 

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dei Ministeri degli affari esteri e dello sviluppo economico, al sostegno dell'attività editoriale e della lingua italiana all'estero, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conseguentemente soppressi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12. Per la parte rimanente si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      9. A decorrere dall'anno 2008, i finanziamenti di cui al comma 8 sono subordinati alla capacità della Società di raccogliere fondi privati per una somma almeno pari al 25 per cento del contributo pubblico previsto per il medesimo 2008 e al 30 per cento del contributo pubblico previsto per l'anno 2009. Qualora i contributi privati risultino inferiori a tali quote, i finanziamenti sono proporzionalmente ridotti. A decorrere dall'anno 2010, si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Agevolazioni fiscali in favore dell'innovazione tecnologica).

      1. Al fine di favorire o di accelerare l'innovazione tecnologica, è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese produttrici di libri e di prodotti multimediali, nonché alle librerie e alle imprese di distribuzione libraria che effettuano investimenti in strutture situate nel territorio dello Stato tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, secondo le modalità e le condizioni stabilite ai sensi del comma 2.
      2. Gli investimenti di cui al comma 1 devono riguardare esclusivamente la progettazione,

 

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l'acquisto, l'installazione e il potenziamento di:

          a) attrezzature tecniche e informative destinate alla redazione e alla composizione elettronica o all'impaginazione, impianti di fotocomposizione, sistemi di prestampa guidati da calcolatori elettronici e di teletrasmissione, sistemi di stampa su richiesta;

          b) sistemi informatici per la gestione integrata dei contenuti editoriali e sistemi per la vendita dei contenuti elettronici in formato digitale, inclusi sistemi di protezione e di commercio dei diritti d'autore;

          c) sistemi di commercio elettronico di libri e di altri prodotti multimediali o di vendita per via telematica di contenuti editoriali;

          d) sistemi informatici di gestione del magazzino;

          e) sistemi per la trasmissione di informazioni bibliografiche, di ordini commerciali e di fatturazione assistiti da elaboratore;

          f) sistemi per la raccolta e per l'elaborazione di dati commerciali e di vendita;

          g) digitalizzazione di archivi, di testi o di immagini, inclusi i cataloghi storici;

          h) programmi applicativi, congiuntamente o disgiuntamente dalle relative apparecchiature elettroniche o attrezzature tecniche.

      3. Il credito d'imposta previsto dal comma 1 è riconosciuto altresì per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale delle imprese di cui al medesimo comma.
      4. Alle imprese di cui al comma 1 che effettuano gli investimenti previsti dal medesimo comma e riguardanti gli oggetti di cui al comma 2, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 3 per cento del costo sostenuto con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è stato effettuato e in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

 

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      5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di attuazione del credito d'imposta, le procedure di controllo, i casi di revoca totale o parziale dei benefìci e l'applicazione delle sanzioni in caso di violazioni.
      6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Tale credito non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso di imposte spettanti ad altro titolo; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui il medesimo credito è stato concesso.
      7. In favore delle imprese di cui al comma 1 che fanno uso di reti telefoniche o di standard comuni di trasmissione, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle associazioni di categoria degli editori più rappresentative a livello nazionale, stabilisce apposite agevolazioni tariffarie volte a favorire l'uso, da parte delle medesime imprese, di reti di trasmissioni vocali, di dati e di immagini, fisse e mobili, indipendentemente dagli standard di trasmissione utilizzati.
      8. Alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
      9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua massima di 2.000.000 di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
 

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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2010, si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Agevolazioni fiscali in favore dell'innovazione editoriale).

      1. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento per gli investimenti di cui al comma 2 alle imprese produttrici di libri e di prodotti multimediali che presentano spiccate caratteristiche innovative e qualitative, con riferimento all'esclusività del carattere culturale del contenuto e che sono caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) un ciclo produttivo di media e lunga durata;

          b) un ciclo commerciale di media e lunga durata necessario alla diffusione.

      2. Sono ammessi all'agevolazione fiscale di cui al comma 1 gli investimenti, effettuati tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, che riguardano:

          a) la progettazione e l'ideazione editoriali;

          b) l'eventuale traduzione dei contenuti dei prodotti di cui alla lettera a);

          c) l'eventuale digitalizzazione dei contenuti dei prodotti di cui alla lettera a);

          d) l'acquisto di diritti di edizione o di riproduzione dei materiali iconografici necessari per la lavorazione redazionale.

 

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      3. Ai fini dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1, i programmi devono contenere indicazioni analitiche su:

          a) gli elementi di innovazione e di spiccata qualità del prodotto editoriale per il quale si richiede l'agevolazione;

          b) i tempi di ciclo produttivo e di commercializzazione;

          c) la situazione patrimoniale ed editoriale dell'impresa.

      4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso previo parere del Comitato.
      5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alla modalità di presentazione delle domande, ai criteri di valutazione delle stesse e alle tipologie di costi ammessi, nonché all'eventuale integrazione del Comitato con rappresentanti delle categorie interessate.
      6. Sono escluse dall'agevolazione fiscale previste dal presente articolo le opere edite dallo Stato, da enti pubblici, da istituti finanziari o di credito, da imprese non editoriali nonché le opere pubblicate da imprese editoriali che comunque utilizzino altri contributi pubblici erogati in favore delle stesse opere.
      7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

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A decorrere dall'anno 2010 si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 10.
(Revisione delle tariffe e degli adempimenti per la riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità relative alla riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali.
      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato il nuovo tariffario per la riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali, nonché per la determinazione dei compensi per la cessione dei diritti di riproduzione delle medesime opere. Il regolamento tiene conto dell'esigenza di rendere noto il patrimonio culturale italiano, attraverso l'edizione di libri e di prodotti multimediali effettuata anche da privati.
      3. Al fine di ridurre i costi di transazione relativi all'acquisizione dei diritti di riproduzione delle opere contenute nei musei e nelle istituzioni culturali, con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabilite procedure semplificate che consentano ai soggetti richiedenti di accedere al patrimonio culturale dello Stato, prevedendo l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un apposito ufficio incaricato della gestione di tali diritti.

 

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Art. 11.
(Agevolazione fiscale per l'acquisto di libri e di prodotti multimediali e per l'incremento della lettura).

      1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente lettera:

          «e-bis) le spese per acquisto di libri e di prodotti multimediali nuovi, con esclusione di quelli pornografici, per un importo non superiore a 450 euro; tale limite è elevato di 250 euro per ciascun figlio a carico che frequenti la scuola secondaria o l'università e che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei libri scolastici o universitari;».

      2. Per l'attuazione della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2010 si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Abrogazione di norme).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

          a) la legge 22 dicembre 1969, n. 1010;

 

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          b) gli articoli 25 e 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

          c) l'articolo 9 della legge 7 marzo 2001, n. 62.